Crediti formativi obbligatori per gli iscritti all’ordine
Formazione professionale continua
Il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari ha approvato il Regolamento per la formazione professionale continua con delibera n. 3 del 17 ottobre 2024.
Il testo completo del regolamento è disponibile per il download al link riportato in fondo a questa pagina.
Periodo formativo
La formazione professionale continua è organizzata su periodi triennali.
I trienni formativi sono fissi e decorrono dal 1° gennaio 2014, costituendo il riferimento temporale per tutti gli iscritti all’Albo. Pertanto di seguito sono elencati gli ultimi due trienni:
Trienni più recenti
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Triennio appena concluso: 2023–2025
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Triennio in corso: 2026–2028
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Prossimo triennio: 2029–2031
L’anno formativo coincide con l’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre).
Decorrenza dell’obbligo formativo
L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo all’iscrizione all’Albo.
Nel periodo compreso tra la data di iscrizione e l’inizio dell’obbligo formativo, l’iscritto può comunque svolgere attività di formazione e richiedere il riconoscimento dei crediti formativi maturati, anche se tali attività non sono obbligatorie.
Crediti formativi
La formazione continua è misurata attraverso i crediti formativi (CF).
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1 credito formativo corrisponde a 1 ora di attività formativa.
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Ogni iscritto deve conseguire almeno 50 crediti formativi nel triennio.
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È richiesto un minimo di 15 crediti formativi per ogni anno.
Le attività formative possono essere scelte liberamente dagli iscritti in relazione ai settori della propria attività professionale.
Formazione a distanza
Le attività formative possono essere svolte anche in modalità Formazione a Distanza (FAD).
Tuttavia, la formazione erogata in modalità FAD non può superare il 50% delle attività formative svolte annualmente.
Comunicazione delle attività formative
Ogni iscritto è tenuto a trasmettere al Consiglio dell’Ordine Regionale di appartenenza, entro il mese di marzo di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alle attività formative svolte nell’anno precedente.
Esonero dall’obbligo formativo
Su richiesta dell’interessato, il Consiglio dell’Ordine Regionale può concedere l’esonero dallo svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi:
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gravidanza o maternità/paternità;
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grave malattia o infortunio;
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interruzione dell’attività professionale per un periodo non inferiore a sei mesi o trasferimento dell’attività all’estero.
Iscritti che non esercitano la professione
Gli iscritti che non esercitano la professione non sono tenuti a svolgere l’attività di formazione continua.
In questo caso l’iscritto deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:
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di non essere titolare di partita IVA né soggetto al relativo obbligo;
- di non esercitare attività professionale.